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Barriere architettoniche: la legge 13/89

Barriere architettoniche: la legge 13/89

La Legge 13/89 prevede l'erogazione di contributi, in rapporto alla spesa sostenuta, per eliminare barriere architettoniche in case private.


La Legge 13/89, prevede l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. I contributi possono essere concessi per INTERVENTI su immobili privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

L'entità del contributo viene determinata:

  • sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di L.13.750.000
  • sulla base delle somme trasferite al Comune dallo Stato tramite la Regione La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo (modello fac simile).

Chi può beneficiare del contributo

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

N.B.: i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.

Chi può presentare la domanda di contributo

  1. il Portatore di handicap
  2. l'esercente la potestà o la tutela sul soggetto Portatore di handicap

Che cosa bisogna presentare

  • domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta da bollo entro il 1° marzo
  • descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
  • certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall' U.L.S.S competente in caso di invalidità totale) e richiesta di precedenza per l'assegnazione di contributi

Entità del contributo

Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta.

  • spesa fino a 5 milioni di lire: contributo fino alla copertura della spesa.
  • spesa da 5 a 25 milioni di lire: contributo di 5 milioni più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 5 milioni ( esempio: spesa sostenuta L.15.000.000; contributo L.5.000.000.+ L.2.500.000 pari al 25 % dei rimanenti 10 milioni)
  • spesa dai 25 ai 100 milioni di lire: contributo di 10 milioni più il 5% della spesa che eccede i primi 25 milioni ( esempio: spesa sostenuta L. 55.000.000; contributo L.10.000.000 + L.1.500.000 = 5% dei rimanenti 30 milioni)

Tempi di erogazione del contributo

  • assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma disponibile per il Comune
  • l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione, previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori
  • le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi
Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2015
3 minuti di lettura

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