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Nello specifico, in seguito alla riforma Fornero (legge 92/2012), è stato previsto che i lavoratori padri, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, hanno il diritto di richiedere 4 giorni consecutivi di assenza dal lavoro senza che lo stipendio sia decurtato.
In seguito, poi, al D. Lgs. n. 80/2015, uno dei 4 provvedimenti del Jobs Act, il padre ha il diritto di richiedere il congedo anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma.
La durata del congedo di paternità
La durata del congedo di paternità è pari a quello di maternità o alla parte residua di quest’ultimo se la madre ne abbia giù usufruito. La legge Fornero, inoltre, ha stabilito che anche il padre, nel triennio 2013 - 2015 (esteso per il 2016 dall’ultima legge di stabilità), ha diritto a 4 giorni di congedo da fruire entro i primi 5 mesi del figlio. I primi 2 giorni sono obbligatori e si sommano a tutto il congedo che spetta alla madre. Il terzo e il quarto giorno, invece, sono alternativi al congedo della madre (a condizione, quindi, che la madre rinunci a 2 giorni del proprio congedo).C’è da precisare, comunque, che quanto appena scritto non si applica ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, come stabilito da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Chi può richiedere il congedo di paternità?
In occasione della nascita di un figlio o se genitori affidatari o adottivi, possono richiedere il congedo di paternità tutti i lavori dipendenti (compresi quelli di amministrazioni pubbliche), di privati datori di lavori, i parasubordinati, chi ha un contratto di apprendistato, i soci di società cooperative, entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.La retribuzione
Al padre in congedo spetta il 100% di retribuzione, sia per i due giorni obbligatori che per i due facoltativi. L’indennità è a carico dell’INPS ma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro e recuperata attraverso conguaglio con i contributi da versare mensilmente all’Istituto di Previdenza.Come si richiede il congedo di paternità?
Esistono due modi per ottenere il congedo di paternità.- Se l’indennità di congedo è anticipata dal datore di lavoro, la richiesta deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro.
- Se l’indennità deve avvenire in modo diretto dall’INPS, la domanda va presentata per via telematica all’Istituto o tramite Patronati o Contact Center (n. 803164) o tramite il PIN dispositivo attraverso il portale www.inps.it (servizi online).
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Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre 2016
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