Gentile Fabio, non è chiaro se la sua preesistente discopatia, era già stata riconosciuta dall'INAIL come infortunio o malattia professionale. Comunque, premettendo che in tale ambito, è ammessa la concausa, purchè di per sè non sufficiente a produrre l'evento lesivo. La valutazione medico-legale del danno biologico permanente, verte oltre che sugli esiti anatomici, a maggior peso sui postumi funzionali permanenti residui, nel suo caso, quelli rimasti dopo il 3°intervento. Pertanto, occorrebbe dimostrare che prima dell'infortunio in oggetto, lei non avesse alcuna limitazione funzionale rachidea, o minima, mentre in atto sarebbe affetto da significative gravi limitazioni, in quanto sussiste concausa. A tale scopo, potrebbe ricorrere agli accertamenti strumentali e certificazioni mediche effettuate testè dopo il secondo intervento, ed agli esiti e alla documentazione del medico competente dell'azienda presso cui presta servizio. Non percorribile risulta la via di chedere danni all'ex ddl, in quanto è l'INAIL l'ente assicurativo di riferimento.