Gentile utente,
ai sensi della normativa vigente(art. 41 DLgs 81/08 esucc.mod.e int.), il medico competente non deve (notificare=atto di pubblico ufficiale,ufficiale giudiziario) il giudizio di idoneità, ma deve darne semplicemente copia (comunica, trasmette)al datore di lavoro e al lavoratore. Quest'ultimo firma per presa visione il documento. Avverso i giudizi di idoneità del medico competente è ammesso ricorso entro trenta gg dalla comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, il quale può motivatamente modificare, revocare, confermare tali giudizi.