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Medici obiettori di coscienza e aborto

Medici obiettori di coscienza e aborto

In Italia l'obiezione di coscienza sull'interruzione volontaria di gravidanza è regolata dall'articolo 9 della legge 194 del 1978, che ha legalizzato l'aborto.
In questo articolo:

Ha suscitato polemiche l’iniziativa dell’Ospedale San Camillo di Roma, che nella primavera 2016 ha indetto un concorso per l’assunzione (che oggi si è concretizzata) di medici non obiettori, da assegnare al Day hospital e Day surgery per l’applicazione della legge 194.
Fortemente promossa dal governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa iniziativa ha dato il via, inevitabilmente, ad una serie di confronti e ad accesi dibattiti: c’è chi la considera un traguardo civile, in ragione del fatto che la libertà di scelta è un diritto, chi la etichetta come “inaccettabile” e chi, a livello normativo, ha espresso parere di dubbia legittimità. È intervenuta sul caso anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a margine di un incontro che si è svolto a Bruxelles: “Non bisogna esprimere pensieri, ma semplicemente rispettare la legge, in cui l’obiezione di coscienza è rispettata nel nostro paese. Tra l’altro quando si fanno assunzioni e concorsi non mi risulta che ci siano parametri che vengono richiesti”.

Comunque la si pensi, è doveroso fare chiarezza su ciò che dice la legge, nel nostro paese, in termini di obiezione di coscienza relativamente all’aborto.

Che cosa prevede la legge sull'aborto

In Italia l’obiezione di coscienza sull’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dall’articolo 9 della legge 194 del 1978, che ha legalizzato l’aborto, e consente ai medici e al personale sanitario di astenersi da tale pratica per motivazioni personali. Recita l’articolo: “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli INTERVENTI per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”.

Dell’obiezione di coscienza se ne occupa anche il codice deontologico della professione medica in un apposito articolo, il 43, stabilendo che “l’obiezione di coscienza del medico si esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna”.

Nello scorso dicembre è stata trasmessa al parlamento la Relazione del Ministro della Salute - con i dati definitivi relativi agli anni 2014 e 2015 sull’attuazione della 194 - dove si dichiara che gli aborti sono diminuiti, che sono in diminuzione anche i tempi di attesa e che nel 2014 le quote di obiettori e non obiettori si sono stabilizzate, dopo un notevole aumento negli anni precedenti.

Difendere i diritti delle donne

“In Italia non solo l’obiezione di coscienza ma anche l’abuso di obiezione di coscienza mette a rischio la salute delle donne e lede i loro diritti sessuali e riproduttivi”, spiega in una nota la Laiga - Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione legge 194/78. È fondamentale, pertanto, che siano conosciuti i limiti all’obiezione, senza dimenticare l’importanza dell’obbligo - per ogni medico obiettore - di indicare alla paziente la presenza di un altro medico non obiettore. È sacrosanto, infatti, difendere il diritto degli obiettori di coscienza, ma lo è altrettanto quello di tutelare le donne, anche nel fare in modo che possano affidarsi a strutture sanitarie e consultori (sia pubblici sia privati) dove umanità e professionalità viaggiano in parallelo, per essere messe nelle condizioni di poter scegliere liberamente. Uomini e donne, pari nel diritto e nella dignità.

Ultimo aggiornamento: 03 Febbraio 2020
4 minuti di lettura

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