L’attività sportiva, che sia praticata a livello professionistico o amatoriale, è soggetta a delle norme che risalgono al 1982, ma il decreto ministeriale dell’aprile 2013 ha introdotto delle novità che spesso sono fonte di perplessità se non addirittura di conflitti tra coloro che intendono svolgere attività sportive e i titolari delle strutture in cui tali pratiche devono essere svolte, i quali spesso richiedono certificati medici anche se non necessari.
Innanzitutto occorre chiarire quali siano le tipologie di attività sportiva che vengono contemplate dalle leggi attuali, sono sostanzialmente tre:
- le attività ludico-motorie amatoriali;
- le attività sportive non agonistiche;
- le attività sportive agonistiche.
Attività ludico-motorie amatoriali
Sono tutte le attività praticate da persone non tesserate presso società sportive o enti di promozione sportiva, finalizzate al benessere psico-fisico del soggetto. Rientrano in tale categoria, ad esempio, gli esercizi di fitness in palestra, il jogging, la danza, la frequentazione di una piscina, il gioco del tennis o il calcetto. Requisito indispensabile è che tali attività non siano esercitate sotto forma di gara o di competizione.
Per tali attività non è necessaria alcuna forma di certificazione medica, in quanto possono essere svolte liberamente. È ovvio che ogni persona potrà, se lo ritiene opportuno – e dovrebbe essere così – richiedere un parere al proprio medico curante riguardo all’attività che intende svolgere. Ma si tratta solamente di un parere senza necessità alcuna che il medico metta per iscritto l’idoneità o meno del soggetto.
Solamente se il soggetto richiedesse espressamente che il medico rilasciasse comunque un certificato di buona salute, tale attestato verrà rilasciato dal medico curante in forma libero professionale alla tariffa che egli riterrà più opportuna.
Attività sportive non agonistiche
Vengono definite tali:
- le attività sportive organizzate dalle scuole quali attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
- i Giochi della Gioventù con esclusione della fase nazionale (cioè in tutte le fasi di selezione);
- le attività svolte da soggetti che, pur essendo tesserati presso società sportive o enti di promozione sportiva, non siano considerati atleti agonisti.
In questi casi il certificato medico di idoneità è obbligatorio, ha durata annuale e può essere rilasciato da specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
Per quanto riguarda la gratuità o meno di questi certificati, se rilasciati da medici sportivi sono a pagamento. Se rilasciati da medici di medicina generale o pediatri di libera scelta sono gratuiti esclusivamente se riguardano le fasi pre-nazionali dei Giochi della Gioventù.
La gratuità riguarda solamente la visita e la certificazione: se il sanitario ritenesse opportuno o necessario eseguire accertamenti (ECG, radiografia del torace, esami ematici), questi sono a totale carico del soggetto che richiede il certificato.
Attività sportive agonistiche
Sono quelle praticate continuativamente in forme organizzate da società sportive, enti di promozione riconosciuti dal CONI e le attività relative alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù.
Per poter esercitare queste attività è necessario che il soggetto sia dotato di un libretto sanitario sportivo, rilasciato da centri pubblici o accreditati di medicina sportiva al momento della prima visita medica effettuata.
Solamente i medici specializzati in medicina dello sport sono autorizzati a rilasciare questi certificati di idoneità sportiva, che devono essere richiesti dalla società presso cui lo sportivo è tesserato mediante un modulo regionale consegnato al soggetto stesso. Il certificato, rilasciato a pagamento, ha normalmente validità di un anno, tranne che per alcuni sport (bocce, golf) in cui la validità è biennale.
Restano ancora da chiarire due aspetti particolari dell’attività sportiva:
- quando un soggetto non tesserato partecipa a manifestazioni sportive di particolare impegno fisico, organizzate da società sportive (ad esempio percorsi podistici superiori ai 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo). In tal caso il controllo medico (che può essere effettuato da medici sportivi o da medici di medicina generale limitatamente ai propri assistiti) può comprendere anche una serie di accertamenti ritenuti opportuni dal medico stesso, quali ECG basale e sotto sforzo, che sono tutti a carico del richiedente.
- Le lezioni scolastiche di Educazione Fisica. Per queste attività sportive non è necessario il certificato medico, dal momento che l’Educazione Fisica è una materia obbligatoria per tutti gli studenti. A questo riguardo, semmai, è necessario un certificato medico qualora lo studente non sia idoneo per motivi di salute alle attività fisiche previste dal programma scolastico.