Gentile utente, la firma per presa visione del lavoratore sulla cartella sanitaria e di rischio, istituita dal medico competente e parimenti sul relativo giudizio scritto di idoneità alla mansione specifica emesso dallo stesso medico, previa visita, risultano previste dalla vigente normativa (All.3A del D.Lgs.81/08), a garanzia dell'anamnesi da lei riferita al medico, nonchè, al trattamento dei suoi dati personali, sull'informazione dei rischi specifici cui lei risulta esposta in azienda e i relativi DPI da utilizzare, sulla presa visione del giudizio di idoneità espresso. Pertanto, tale firma è un suo diritto. Se lei fosse in dissenso con il giudizio di idoneità formulato dal medico competente, la legge prevede all'art. 41 comma 9 del D.lgs 81/08, la possibilità di ricorso all' Organo di Vigilanza territorialmente competente (ASP ex AUSL della sua provincia luogo di lavoro) entro il termine di trenta giorni dall'emissione del giudizio.