Gentile Sig gli riporto le norme esistenti da sottoporre al suo medico in modo che possa valutare il da farsi, in caso contrario si rivolga al servizio di tossicologia ospedaliero o universitario più vicino a lei
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il controllo biologico avviene con le frequenze
sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100
millilitri di sangue;
b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.