Gentile Paola, da quanto previsto dalla vigente normativa di tutela della maternità (T.U. Dlgs. 121/01), di cui all' All. A lettera L, l'estensione dell'interdizione per i sette mesi successivi al parto è prevista per lavoratori occupati in lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali. Pertanto la mansione specifica di " Assistente Sociale" da lei svolta nei luoghi di lavoro del Comune, non rientra tra questi.
Cordiali Saluti
Dott. Alfio Origlio
Medico del Lavoro Competente