Gentile utente, in materia di tutela del lavoro notturno, la legge stabilisce il divieto assoluto di far prestare attività lavorativa alle donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino all’anno del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore e di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni. (la legge non si esprime in termini di limite n.notti/mese). I lavoratori notturni devono essere sottoposti ad accertamenti medici preventivi e periodici, nonché quando le condizioni di salute del lavoratore siano evidentemente incompatibili con il lavoro notturno, pertanto può rivolgersi al medico competente aziendale per valutare eventuale limitazione dell'orario di lavoro notturno o inidoneità a tale attività notturna.