Presumo che la diagnosi che lei riporta nell'ultima parte della domanda sia riferita al trauma subito da suo padre. Ai fini di un'invalidità civile sono importanti i postumi, cioè il danno funzionale residuato in seguito all'evento traumatico. Ogni affezione residuata è tabellata secondo tabelle ministeriali che consentono il calcolo della percentuale totale, sommando (però con l'applicazione di un calcolo riduzionistico) le singole patologie funzionali. La sindrome cubitale dell'ulnare, di per sé, non costituisce una patologia che ha importante valenza invalidante.Secondo la tabella ministeriale del decreto 5.2.92 tuttora in vigore la lesione dell'ulnare raggiunge percentuali esigue, variabili dall'1 al 30% a seconda che la compressione sia al polso o al braccio e che l'arto interessato sia o no quello dominante (codici da 7324 a 7327). Se l'infortunio è sul lavoro e l'esito è stato riconosciuto e valutato dall'INAIL, non è consentita una doppia valutazione, per cui tale patologia viene esclusa dalla valutazione in sede di invalidità civile.