Gentile dottore,
rispondiamo alla Sua domanda relativa alla possibilità, per un medico di medicina generale, di esercitare la libera professione medica all’interno di una clinica convenzionata con il SSN, secondo l’attuale disciplina delle incompatibilità nel settore medico – sanitario.
La materia è regolata dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (DPR n. 270/2000 – art. 4) che riprende il principio del rapporto unico per il personale dipendente dal SSN, il che vuol dire incompatibilità assoluta fra MMG e libera professione.
Più in particolare, fra le preclusioni imposte al MMG, vi sono l’impossibilità di essere titolare di qualsiasi tipo di rapporto dipendente, sia pubblico che privato, anche precario; l’inconciliabilità con attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato; il divieto di operare, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate.
Le menzionate incompatibilità, naturalmente, si aggiungono a quelle discendenti all’eventuale iscrizione in albi od elenchi speciali.
Va segnalato che al momento sono in discussione alcune proposte atte a modificare l’intera materia.
A cura di
Avv. Lidia Crudele
Avv. Giustino Sisto